Massimo Caravita, presidente di Marsupio Group, analizza la nuova normativa, mettendo in luce le criticità ed eventuali problematiche per il settore, senza tralasciare ciò che funziona
La nuova direttiva europea tra criticità e punti favorevoli. Si parte intanto dalla situazione attuale che vede la definizione del testo che dovrà andare in Commissione turismo e commercio. Ad oggi ci sono ancora due o tre passaggi burocratici tra commissioni e Cdm, ma quello attuale dovrebbe essere il testo definitivo.
Le criticità
“La nuova direttiva cambia le regole del gioco, ma se sono chiare, va bene”, afferma Massimo Caravita, presidente di Marsupio Group, che si sofferma su quelli che possono essere i rischi maggiori per il comparto.
Uno di questi è “il diritto di recesso da parte del cliente. Può beneficiarne (14 giorni) se ha firmato il contratto al di fuori di locali commerciali”. E’ uno dei punti caldi, perché il pensiero corre subito alla figura del consulente di viaggi. Prima il diritto di recesso era previsto, però se il t.o. o l’adv specificava che quel pacchetto non ne beneficiava, il diritto decadeva immediatamente. “E’ una criticità che si cerca ancora di poter cambiare”, fa presente Caravita.
Si passa al caso del danno da vacanza rovinata o danno morale, ci sono delle attestazioni dei diritti del consumatore, ma sono limitate. Il cliente può rescindere dal pacchetto, ma “il t.o. può aver scritto che il rimborso non può essere più di tre volte il valore”.
Un punto da chiarire è la non conformità. “Nel caso di problematiche del cliente quando è via, costui deve tempestivamente informare l’organizzatore che deve metterlo nella condizione di risolvere la problematica. Se non lo fa, il cliente dà un tempo ragionevole entro il quale il t.o. può fare ammendare il problema. Nel caso in cui l’operatore non lo faccia, il cliente può provvedere da solo e chiedere il rimborso”. In questo caso, secondo il manager il rischio è che “possa peggiorare la parte dei complain”. A suo dire questo punto sembra essere irrisolvibile, in quanto “gli interventi presupporrebbero un cambiamento della norma, che andrà invece delimitata con elementi calmieranti”. La differenza rispetto a prima? “Era previsto che il cliente dovesse dimostrare in loco le problematiche e non al ritorno, ma il fatto di procedere da sè non era normato”.
Un tema su cui è interessante soffermarsi è quello della doppia responsabilità. Con la nuova direttiva viene introdotta la distinzione tra organizzatore e intermediario. Ed ognuno ha le proprie responsabilità. Cosa significa? “Che non c’è più il rischio della doppia responsabilità – spiega il manager -, ma ognuno per le proprie competenze. L’adv è responsabile del mandato, l’organizzatore è responsabile di ciò che avviene contrattualmente”.
Un altro tema di criticità (in questo caso per il t.o.) è la cessione del contratto. “L’art. 38 dà diritto al viaggiatore di poter cedere ad altri il pacchetto fino a 7 giorni prima della partenza. La differenza rispetto a prima consiste nel fatto che era già previsto nei cataloghi, ma ora diventa un diritto”, mette in luce il manager. A seguito della cessione del contratto di viaggi, l’adv può chiedere delle spese, “ma devono essere ragionevoli”.
Gli aspetti positivi
La buona notizia è che la direttiva europea presenta anche degli aspetti positivi. Secondo il manager si possono raccogliere nel fatto che vi siano delle “limitazioni previste per i complain. C’è un ampio riferimento ai diritti del consumatore, ma ci sono perimetri circoscritti”, osserva Caravita.
Un altro tema è quello del fondo di garanzia. La direttiva ha normato il fatto che non si è a rischio fallimento “per il fatturato di un anno, ma per il fatturato di un certo periodo“. Cosa vuol dire? La normativa dice che “bisogna tener conto della durata del periodo compreso tra acconti e saldo. C’è 1 mese di riferimento da considerare dove esiste il rischio. Per il completamento dei pacchetti (da quando il cliente prenota a quando parte) sono più o meno 6 mesi da considerare come tempistica – osserva Caravita -. Per il costo stimato per il rimpatrio in caso di insolvenza si valutano quanti clienti si hanno a settimana nel mondo, nel caso dell’Italia il rimpatrio non c’è”. Cosa è cambiato? “Prima la valutazione era fatta sul fatturato annuale di riferimento, ora non più”.
Cosa determina? “Che ci potranno essere sul mercato delle soluzioni che valutano la legge che dà la possibilità di coprire il pro medio”. A detta del manager la revisione del fondo è positiva per l’adv, “in quanto potrà spendere meno, valutando il pro medio, il che cambierà l’offerta di mercato”.
Abusivismo. Il tema è molto dibattuto, ma Caravita riesce ad intravedere un aspetto positivo sul fatto che venga “normato un fenomeno che in Italia avviene per legge. Ossia le associazioni possono fare viaggi occasionalmente, ora, invece, viene limitato in modo più chiaro e non più di due volte l’anno. E’ positivo il fatto che ci sia una limitazione, ma è chiaro che ci deve essere chi controlla”, sottolinea il manager. A chi è demandato il controllo? Alle autorità (locali).
Un altro tema dibattuto è quello relativo ai pacchetti che ora sono cambiati. “Si deve fare minimo una notte, se no non è un pacchetto”. C’è chi è contento e chi no. s.v.
Per approfondimenti sul tema a questo link le nostre notizie sulla nuova Direttiva europea degli ultimi tre anni